Sezioni TSN

Cosa sono e come dovrebbero funzionare le Sezioni TSN

Le Sezioni TSN, hanno una lunga storia ultra centenaria, che di fatto coincide con la storia dell'Italia unita.
Oltre 150 anni di servizio a favore della patria e dello sport, con il compito principale di addestrare all'uso pre e post militare delle armi la popolazione civile, i reparti armati dello stato e coloro obbligati per legge alla frequentazione di una sezione in quanto armati per necessità di lavoro (guardie particolari giurate).

Di pari passo e di altrettanto lungo corso è l'attività sportiva di tiro a segno, che proprio all'interno delle sezioni nasce e si sviluppa alimentando i ranghi delle rappresentative nazionali gestite dalla federazione.

Le Sezioni TSN nella loro lunga storia hanno visto diversi e notevoli cambi di forma giuridica, senza mai vedersi modificati compiti e funzioni. La prima forma è stata quella delle Società Mandamentali di Tiro a Segno, nate spontaneamente nelle principali città dopo l'unità d'Italia su iniziativa del generale Garibaldi con il Regio Decreto n.4689 del 1 giugno 1861 che istituì i tiri a segno comunali, tramite enti locali ed associazioni private, istituendo le prime gare generali di tiro a segno nazionale. 

Nel 1882 il Regio Decreto n.883 del 1882 ne ha determinato e normalizzato attività e funzionamento.
Nel 1930 il Regio Decreto 479 trasforma le Società Mandamentali di Tiro a Segno in Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (Sezioni TSN, denominazione tutt'ora attuale), tale trasformazione pose le sezioni TSN e gli organi centrali del Tiro a Segno Nazionale sotto il controllo del Ministero della Guerra (oggi Ministero della Difesa), facendo transitare i campi di tiro e poligoni di proprietà delle Società Mandamentali nel demanio militare.
Nel 1934 intervenne un ulteriore Regio Decreto, il n.950 del 1934, a riforma del precedente, a cui segui il relativo regolamento di attuazione, rimasto in vigore fino al 2010.
La riforma degli anni '30 vide le Sezioni TSN dotate di un organo amministrativo composto da presidente, direttore di tiro, delegato del comune e delegato dell'UITS (se costituito all'interno della sezione un gruppo sportivo di almeno 30 tiratori), tutte cariche nominate essendo venuta meno l'aspetto e la natura "sociale" degli enti.

Al termine della seconda guerra mondiale, vennero sciolti gli organi direttivi del Tiro a Segno Nazionale e della UITS, con la nomina di un commissario.

Molte sezioni di fatto interruppero la loro attività, poi gradualmente ripresa negli anni '60, con la ricostituzione degli organi amministrativi riprendendo la natura giuridica a base associativa, sotto la supervisione del Ministeri della Difesa e UITS gestita da un commissario fino al 1974.
Nel 1984 venne elaborato il primo modello di statuto delle Sezioni (il famoso libretto azzurro), base comune per tutte le Sezioni a cui le stesse potevano introdurre modifiche e personalizzazioni.

Nel 2005, a seguito dell'entrata in vigore della legge 289/2002 (Legge Melandri), venne abbandonato il modello di statuto precedente e la forma giuridica di associazione privata, a favore del modello di Associazione Sportiva Dilettantistica a cui sono assegnati compiti di natura pubblicistica (rilascio idoneità maneggio armi e addestramento obbligati).

Nel 2010 con il riordino di UITS con il D.P.R. 90/2010, e la riforma del Codice di Ordinamento Militare con il D.lgs. 66/2010, sono state abrogate le sopracitate leggi degli anni '30, tornando di fatto alle origini con la natura associativa confermando l'autonomia delle Sezioni TSN rispetto a UITS, come citato nell'art.61 del D.P.R, 90/2010, con l'unico neo di aver assegnato anche a UITS compiti in materia di certificazione e addestramento che mai le sono appartenuti:

"le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione.
Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi.
L'attivita' svolta, fatto 
salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' 
disciplinata dalle norme di diritto privato"